Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3470 del 24 giugno 1991; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente accordo disciplina il rilevamento dell'orario di servizio e l'introduzione dell'orario fle'ssibile negli uffici dell'amministrazione provinciale. Presupposto per l'introduzione dell'orario flessibile e' il rilevamento elettronico dell'orario di servizio. 2. L'orario flessibile con rilevamento elettronico dell'orario di servizio sara', in quanto cio' appare opportuno per cause tecniche e di costi, esteso gradatamente a possibilmente tutti gli uffici provinciali e trova applicazione per tutti i dipendenti degli uffici medesimi. 3. Qualora particolari esigenze impongono l'introduzione di turni di lavoro, l'orario flessibile trova applicazione solamente per le fascie orarie non vincolate. 4. Per i restanti servizi continua a trovare applicazione la disciplina sull'articolazione degli orari di cui all'ordine di servizio dell'Assessore al personale datata 19 marzo 1986, n. IP/4/1986.