Vista la deliberazione della Giunta provinciale  n.  3470  del  24
giugno 1991;
 
                              E M A N A
 
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
 
   1.  Il  presente  accordo disciplina il rilevamento dell'orario di
servizio  e  l'introduzione  dell'orario  fle'ssibile  negli   uffici
dell'amministrazione   provinciale.  Presupposto  per  l'introduzione
dell'orario flessibile e' il rilevamento elettronico  dell'orario  di
servizio.
   2.  L'orario flessibile con rilevamento elettronico dell'orario di
servizio sara', in quanto cio' appare opportuno per cause tecniche  e
di  costi,  esteso  gradatamente  a  possibilmente  tutti  gli uffici
provinciali e trova applicazione per tutti i dipendenti degli  uffici
medesimi.
   3.  Qualora particolari esigenze impongono l'introduzione di turni
di lavoro, l'orario flessibile trova applicazione  solamente  per  le
fascie orarie non vincolate.
   4.  Per  i  restanti  servizi  continua  a trovare applicazione la
disciplina  sull'articolazione  degli  orari  di  cui  all'ordine  di
servizio  dell'Assessore  al  personale  datata  19  marzo  1986,  n.
IP/4/1986.